Alcool etilico nei Cosmetici: Funzioni e Normative
Qual è il ruolo dell’alcool etilico nei cosmetici?
La prima domanda alla quale dobbiamo risponde è se l’alcool etilico rivesta effettivamente una funzione nei cosmetici e, se sì, quale.
Consultando la banca dati Cosmile Europe – vale a dire il database europeo degli ingredienti cosmetici che, come si legge sul sito, offre informazioni affidabili, verificate e supportate scientificamente su quasi 30.000 ingredienti usati nei cosmetici -scopriamo che le funzioni sono molteplici; le riportiamo di seguito:
Funzione nei prodotti cosmetici | Descrizione |
Antimicrobico | Aiuta a controllare la crescita di microbica nel cosmetico (ad es. batteri, funghi e lieviti) |
Antischiuma | Sopprime la formazione di schiuma durante la fabbricazione o l’applicazione dei prodotti cosmetici |
Astringente | restringe / compatta la pelle |
Assorbimento | Booster di assorbimento |
Eccipiente di aromi e fragranze | Veicolo di oli profumati e/o aromi |
Profumo | Potenzia l’odore di un prodotto e/o profuma la pelle |
Solvente | Dissolve altre sostanze |
Viscosizzante | Aumenta o diminuisce la viscosità dei prodotti cosmetici |
Inoltre, dal punto di vista della produzione delle materie prime, può essere impiegato nei processi di estrazione (ad es. di attivi da piante officinali).
In quali prodotti cosmetici si trova l’alcool etilico?
Capito che l’alcol etilico può assumere diverse funzioni all’interno dei cosmetici, è necessario andare oltre a capire in quali prodotti è contenuto. Ma, per conoscere questo è indispensabile “saperlo cercare” nella lista degli ingredienti (Ingredients) riportata in etichetta. Ebbene, è citato con la denominazione (nome INCI) ALCOHOL DENAT. o ALCOHOL. L’alcol etilico impiegato è nella forma denaturata.
Un breve inciso
L’alcol per il consumo umano è tassato (in Italia è prevista un’accisa per i prodotti alcolici); ne deriva che l’etanolo che non viene impiegato per il consumo alimentare dovrà essere in qualche modo differenziato, per non essere tassato: ragione per cui viene denaturato vale a dire “alterato” nell’odore, sapore, aspetto (colore) originari. Questo processo è irreversibile.
Si ricava dalla fermentazione di zuccheri o amidi (ad es.cereali, barbabietola o zucchero di canna) o anche mediante processi di sintesi.
L’alcool può essere presente in moltissime categorie di prodotti ad es. i prodotti per capelli, per l’hair styling, i prodotti da makeup, i profumi (è infatti l’ingrediente principale di eau de parfum e eau de toilette), i dopobarba, i deodoranti e più in generale i prodotti per la skincare e, non ultimi, nei colluttori e negli igienizzanti per le mani.
È caratterizzato e apprezzato per l’elevata volatilità (ossia evapora rapidamente dopo l’applicazione del prodotto) che gli conferiscono proprietà essicanti, rinfrescanti. Per la capacità di evaporare rapidamente, ad es. è utilizzato anche nei prodotti per la protezione solare per “alleggerirle”.
Facilita la penetrazione degli ingredienti funzionali (i cosiddetti principi attivi) negli strati superficiali della pelle o il rilascio sui capelli.
È doveroso precisare che, normalmente, quando parliamo di alcol e lo mettiamo in relazione con i cosmetici, pensiamo subito all’alcol etilico ma, in realtà, con la parola “alcol” facciamo riferimento ad una famiglia di composti (Alcohols) e, di questi, l’alcol etilico è solo uno di quelli impiegati nei cosmetici.
Alcool etilico e Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) 1223/2009
Procedendo con una ricerca all’interno del Regolamento e dei suoi allegati la sostanza non compare essere elencata. Questo significa che non deve sottostare a specifiche prescrizioni.
Alcool etilico e Regolamento CLP (CE) 1272/2008: classificazione armonizzata
La sostanza è identificabile e quindi ricercabile all’interno di questo regolamento, oltre che con il suo nome anche con i seguenti identificativi numerici.
n. CAS: 64-17-5; n. CE: 200-578-6; n. indice: 603-002-00-5
Il fatto che la sostanza disponga di un numero indice (Index number) significa che dispone di una classificazione armonizzata, cioè, è elencato in Allegato VI (Parte 3). Nel caso dell’alcol etilico, ad oggi, la classificazione armonizzata è la seguente: Flam. Liq. 2 H225
Per esteso, Liquidi infiammabili, categoria di pericolo 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Disporre di una classificazione armonizzata, significa che i fornitori sono tenuti ad applicarla mentre valuteranno gli altri pericoli in auto-classificazione.
Dalla raccolta, generazione e analisi dei dati ai fini della Registrazione (prevista dal Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006) è emerso che questa sostanza può provocare irritazione oculare (Eye Irrit 2 H319) ed è stato stabilito anche un limite di concentrazione specifico al 50%.
Questo significa che, normalmente, come aziende, quando ci approvvigioniamo di questa sostanza, dovremmo riceverla accompagnata da una scheda dati di sicurezza (SDS) dove è classificata per entrambi i pericoli descritti.
Proposta di modifica della classificazione dell’alcool etilico: cosa cambia?
La Grecia nel 2020 ha proposto una revisione della classificazione armonizzata dell’etanolo che vedrebbe l’inclusione di numerose (e gravose) classi di pericolo:
- Flam. Liq. 2, H225
- Eye Irrit. 2, H319
A cui si aggiungono:
- Repr. 2, H361d (Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto)
- Lact., H362 (Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)
- STOT SE 3, H336 (Può provocare sonnolenza o vertigini)
- STOT RE 2, H373 (Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)
Al momento la sostanza è elencata nel Registry of CLH intentions until outcome
Il Registro delle intenzioni ha lo scopo di informare le parti interessate delle sostanze per le quali è prevista la presentazione all’ECHA di una proposta di classificazione armonizzata (CLH), di un fascicolo per l’identificazione come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) o di un fascicolo di proposta di restrizione. Durante le fasi successive alla pubblicazione dell’intenzione, il ROI viene aggiornato periodicamente.
È bene precisare che questa è soltanto la fase iniziale di un processo di modifica di una classificazione armonizzata; la proposta dello Stato Membro (in questo caso la Grecia) diventa poi oggetto di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC, Committee for Risk Assessment). Dopo averla esaminata, il Comitato esprimerà un parere preliminare e darà modo alle parti interessate di presentare eventuali osservazioni o informazioni aggiuntive durante la fase di consultazione. Successivamente, il RAC adotterà un parere definitivo che rappresenta il punto di partenza della decisione finale della Commissione Europea per l’effettiva modifica della classificazione.
Quali conseguenze per l’industria cosmetica?
Se questa classificazione dovesse essere confermata, avrebbe delle conseguenze inevitabili sull’industria cosmetica. Tra le voci di classificazione proposte vi è infatti anche la reprotossicità di categoria 2. Sappiamo che secondo l’art. 15.1 del Regolamento sui prodotti cosmetici, l’utilizzo di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del SCCS e dichiarata sicura per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.
Questo potrebbe condurre ad un utilizzo con il rispetto ad es. di limitazioni quantitative a seconda della tipologia di prodotto (con o senza risciacquo) e la conseguente necessità di ricercare delle materie prime alternative da inserire in formula.
Come comunicare con il consumatore la presenza di alcool etilico?
Probabilmente, alcuni marchi vorrebbero poter utilizzare la descrizione “free from alcohol” per sottolineare che hanno selezionato diverse materie prime, contravvenendo alla correttezza della comunicazione in tema di claim.
Noi crediamo che una comunicazione semplice ma accurata possa aiutare il consumatore a superare quelli che potrebbe percepire come “cambi di rotta” e ritenere non sicuri i prodotti utilizzati sino a quel momento.
Impatti economici e organizzativi per le imprese
Lo scenario che si potrebbe determinare non limitato alla sola ricerca di materie prime alternative e sostenibili, nel senso più ampio del termine, anche e soprattutto sul lato economico, ma la necessità di valutarne le performance e l’accettabilità una volta inserite in formula.
Oltre alle conseguenze sul piano formulativo, non possiamo dimenticare anche ciò che riguarda la presenza e quindi l’uso della materia prima in azienda. La revisione della classificazione di un prodotto, a maggior ragione in questo caso dove si osserva il volgere ad una classificazione più severa, comporta una rivalutazione del rischio chimico.
Per i fabbricanti, importatori e distributori di questa materia prima sarà necessario aggiornare le proprie SDS e le proprie etichette secondo le tempistiche imposte dal Regolamento CLP.
Anche gli utilizzatori a valle (ad es. chi realizza delle formulazioni che non sono prodotti cosmetici allo stato finito e destinati all’utilizzatore finale oppure chi formula prodotti di altra natura come i prodotti detergenti oppure i prodotti per profumare gli ambienti) dovranno preoccuparsi di aggiornare la propria documentazione.
Per chi fra questi soggetti ha registrato secondo il Regolamento REACH, sarà indispensabile procedere all’aggiornamento del materiale.
Le scelte del consumatore cambieranno per il cambio di classificazione dell’alcool??
Naturalmente, non possiamo escludere che il consumatore che è sempre più informato sui prodotti che utilizza, su ingredienti impiegati, certificazioni acquisiti, i claim vantati, possa optare per prodotti che non vedono menzionata questa sostanza fra gli Ingredients. Quindi, a variare le proprie scelte, magari abbandonando prodotti o brand a cui è stato legato nel tempo, nonostante l’impresa operi nel totale rispetto della legge utilizzando la materia prima secondo le (eventuali) limitazioni quantitative imposte.
Potrebbe purtroppo essere significativo l’abbandono di alcune scelte di acquisto come ad es. i prodotti igienizzanti per le mani che sono notoriamente molto ricchi di alcol etilico. Questo potrebbe determinare un impoverimento delle condizioni igieniche, in particolare in assenza di acqua. Condizione che sappiamo invece essere indispensabile per ostacolare la diffusione di alcune malattie.
L’importanza di monitorare la normativa
Seguire le evoluzioni della normativa diventa il passo fondamentale per non farsi cogliere impreparati e potersi muovere per tempo, coordinandosi con gli altri reparti dell’azienda o i consulenti esterni, per reperire delle alternative e valutare come procedere.
Fonti e approfondimenti
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing
https://echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome
https://reach.mise.gov.it/sostituzione/perche-sostituire
Vedi anche il nostro corso sulla classificazione di pericolo delle sostanze e miscele.