Green claim e lotta al greenwashing: la Direttiva UE 2024/825
La recente Direttiva UE 2024/825 sui green claim verte a regolare i green claim e contrastare il greenwashing. In particolare l’Europa intende contrastare le affermazioni generiche, come ad es. ecofriendly, amico dell’ambiente, green e così via.
Tali affermazioni in genere non sono supportate da alcuna evidenza scientifica e troppo generiche per poter offrire una reale garanzia al consumatore. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità proposte.
I cosmetici riportano spesso questi claim e pertanto ritengo sia importante conoscere la nuova Direttiva e i confini di ciò che è finalmente regolamentato.
Cosa si intende per greenwashing e la nuova Direttiva green claim UE 2024/825
Il greenwashing è una pratica di marketing sleale verso i consumatori che mira ad enfatizzare dei presunti vantaggi ambientali non dimostrati.
Nel marzo 2024 è stata pubblicata una Direttiva che pone una serie di obblighi per chi intende vantare dei claim ambientali e il divieto di utilizzare i claim generici. Alcuni esempi: “ecofriendly”, “green”, amico degli oceani e così via.
In definitiva si assisterà ad una integrazione del codice del consumo con regole specifiche riguardanti la sostenibilità e i claim ambientali. Queste novità renderanno più semplici l’individuazione e la contestazione delle pratiche scorrette frenando così il greenwashing.
Come capire se si tratta di Greenwashing?
La prima cosa che ci si deve chiedere è se esistano delle prove a supporto delle affermazioni ambientali espresse dai brand. Un’ulteriore conferma può provenire dal fatto che vi siano o meno delle certificazioni a supporto da parte di enti terzi.
La parola chiave per comprendere se si tratti di greenwashing è pertanto trasparenza delle proprie attività.
Più le informazioni sono frammentarie e prive di consistenza e più si rischia di incappare in queste pratiche sleali.
Il primo segnale che le cose non funzionino a dovere sono ad es. il vanto di claim scorretti per il Reg. claim. Esempi: “senza parabeni” o “senza siliconi” oppure anche “non testato su animali”.
Poichè i parabeni e i siliconi sono sostanze regolamentate dalla normativa cosmetici non è corretto che vengano tacciati di essere “tossici”;
infatti queste sostanze utilizzate nei cosmetici secondo le norme non avranno risvolti per l’uomo.
Non testato su animali è un claim vietato per legge. Non se ne può pertanto fare un vanto, dato che questa pratica è già vietata per legge e non offrirebbe alcun vantaggio competitivo. Infatti neanche le altre aziende potrebbero mai testare su animali in Europa. Per quanto riguarda i siliconi si potrebbe dedurre che il vanto richiami un claim ambientale. Infatti i siliconi, specialmente quelli più pesanti, non causano alcun danno all’uomo. I siliconi sono scarsamente biodegradabili o per nulla e quindi potrebbero essere dannosi per l’ambiente. Tuttavia anche questo tema è molto dibattuto e necessiterebbe ulteriori approfondimenti. Leggi anche il nostro articolo sulla biodegradabilità.
Cos’è la sostenibilità?
Per sostenibile si intende che il prodotto o il processo tutelino l’ambiente e/o il welfare, ovvero le condizioni di lavoro a livello sociale ed economico delle persone impiegate in quel tal processo.
Il concetto di sostenibilità nasce negli anni settanta come modello per la tutela dell’ambiente, ma nel tempo ha ampliato i suoi contenuti.
L’enciclopedia Treccani aggiunge che il concetto di sostenibilità, rispetto al suo concetto originario, ha fatto registrare “una profonda evoluzione che, partendo da una visione centrata preminentemente sugli aspetti ecologici, è approdata verso un significato più globale, che tenesse conto, oltre che della dimensione ambientale, di quella economica e di quella sociale. I tre aspetti sono stati comunque considerati in un rapporto sinergico e sistemico e, combinati tra loro in diversa misura, sono stati impiegati per giungere a una definizione di progresso e di benessere che superasse in qualche modo le tradizionali misure della ricchezza e della crescita economica basate sul Pil“.
Nasce recentemente il concetto ESG, un concetto nato nel mondo della finanza, acronimo di Environmental, Social, e Governance; si tratta di tre dimensioni fondamentali per verificare, misurare, controllare e sostenere (con acquisto di prodotti o con scelte di investimento) l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione.
Attualmente esistono certificazioni di processo per evidenziare delle attività virtuose in questi tre ambiti. Un esempio è la certificazione RSPO per i derivati dell’olio di Palma. Un altro esempio virtuoso è il Mica standard.
Leggi anche il mio articolo su Cosmetic Technology sulla certificazione RSPO
Le novità introdotte dalla Direttiva green claim UE 2024/825
Le principali novità riguardano:
- I marchi green creati senza la base di uno standard riconosciuto e certificato da ente terzo o stabilito dalla pubblica autorità come il marchio “made green in Italy” non saranno più ammissibili.
- Divieto di vantare impatto sulle emissioni di gas serra (CO2) sulla base della compensazione, tuttavia il divieto non impedirà alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché le aziende forniscano tali informazioni in modo non ingannevole, e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell’UE.
- Le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future dovranno basarsi su un piano dettagliato e verificabile, che includa impegni chiari ed oggettivi (inclusa l’assegnazione delle risorse necessarie), scadenze precise e risultati misurabili, le cui conclusioni dovranno essere verificate da un soggetto terzo.
- Come già descritto non sono più ammissibili termini generici, un marchio è ammissibile solo se le prestazioni ambientali risulteranno conformi al Regolamento Ecolabel, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni comunitarie. Anche le espressioni generiche come “consapevole”, “sostenibile” o “responsabile” dovrebbero essere evitate, se basate solo sulle prestazioni ambientali eccellenti, poiché tali dichiarazioni implicano altre caratteristiche, oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.
Termini per adeguarsi alla Direttiva UE 2024/825 e sanzioni
Il termine previsto per l’applicabilità della Direttiva 2024/825 è il 27 settembre 2026, ma alcune delle pratiche regolate dalla Direttiva UE 2024/825 sono già oggi considerate ingannevoli sulla base dell’interpretazione delle norme generali contenute nel codice del consumo. Le sanzioni sono già oggi quelle applicate dall’AGCM e dallo IAP.