Greenwashing cosmetici: cosa cambia da settembre 2026
Greenwashing cosmetici: dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole europee contro il greenwashing. Per chi produce, vende o comunica cosmetici, dicitura come “eco-friendly”, “green” o “biodegradabile” non si potranno più usare senza prove solide. Ecco cosa prevede la norma, quali claim sono a rischio e cosa fare subito.
Greenwashing: cosa cambia dal 27 settembre 2026
La Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition, modifica la disciplina europea sulle pratiche commerciali scorrette e sui diritti dei consumatori. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026. Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026.
Il campo d’azione è ampio. Le regole riguardano tutte le comunicazioni B2C, cioè etichette, packaging, siti web, e-commerce, social e pubblicità. Valgono anche per le aziende extra-UE che vendono a consumatori europei.
Le pratiche vietate: greenwashing in sintesi
La normativa non elimina la comunicazione di sostenibilità. Chiede che sia dimostrabile e non ingannevole. In particolare, diventano pratiche vietate:
- Claim ambientali generici (“eco-friendly”, “green”, “climate friendly”, “biodegradabile”) senza una prestazione ambientale eccellente riconosciuta, pertinente al claim.
- Etichette di sostenibilità autoprodotte. Sono ammessi solo marchi basati su un sistema di certificazione con verifica di terza parte, o istituiti da autorità pubbliche.
- Claim di neutralità o impatto ridotto basati sulla compensazione delle emissioni (offsetting), come “CO₂ neutral” o “impatto zero”.
- Claim sull’intero prodotto quando riguardano un solo aspetto, per esempio il packaging o un singolo ingrediente.
- Promesse future (net zero, “carbon neutral entro il 2030”) senza obiettivi misurabili, piano di attuazione e verifica indipendente periodica.
- Requisiti già obbligatori per legge presentati come pregio distintivo del prodotto.
Perché il greenwashing riguarda da vicino il settore cosmetico
La cosmetica è uno dei settori in cui i claim ambientali sono più diffusi e più difficili da provare. Ecco i casi da controllare per primi.
Claim generici sull’ingrediente o sulla formula
Diciture come “formula eco-friendly”, “rispettoso dell’ambiente” o “biodegradabile” sono tra quelle più esposte. Con le nuove regole non basta l’affermazione, serve una prova riconosciuta accanto al claim. Vale anche per il “naturale” usato in senso ambientale: conviene rivedere il messaggio caso per caso, tenendo conto anche della norma ISO 16128 sugli ingredienti naturali e biologici.
Packaging e nomi di prodotto
Un “packaging sostenibile” o “green” senza dati verificabili rientra nei claim generici. Anche nomi di brand e di linea che suggeriscono un beneficio ambientale vanno valutati. Lo stesso vale per foglie, gocce e grafiche naturali quando accompagnano messaggi ambientali.
Neutralità climatica e “reef safe”
I claim di carbon neutrality basati su offset sono vietati. Formule generiche come “ocean friendly” o “reef safe”, molto diffuse nei solari, sono a rischio se non supportate da criteri chiari e verificabili.
Badge e loghi interni
Un bollino creato dall’azienda per indicare “sostenibilità” non è più utilizzabile, salvo che si appoggi a una certificazione terza riconosciuta.
Quali certificazioni contano davvero
La norma richiede un’eccellenza “riconosciuta”. Tra gli schemi più citati ci sono l’Ecolabel UE e altri sistemi ufficiali di tipo I. Non tutte le certificazioni private valgono in automatico come prova di eccellenza ambientale per ogni claim. Serve verificare che lo schema sia pertinente al claim e che le informazioni siano visibili nello stesso mezzo di comunicazione in cui compare il claim.
Per i claim su ingredienti e formule restano valide, in parallelo, le regole già in vigore per la cosmetica: l’art. 20 del Regolamento (CE) 1223/2009 e i criteri comuni del Regolamento (UE) 655/2013. Questi richiedono conformità normativa, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e decisioni informate.
Sanzioni: cosa rischiano le aziende che praticano greenwashing
Le autorità di riferimento per le pratiche commerciali scorrette sono l’AGCM e lo IAP. Secondo le sintesi del decreto che abbiamo consultato, le sanzioni vanno da 5.000 euro fino a 10 milioni di euro, oppure fino al 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri coordinati a livello UE. Oltre alla multa, ci sono i rischi reputazionali, le segnalazioni dei consumatori e il possibile contenzioso con i concorrenti.
E le scorte già in magazzino?
È il nodo più discusso. Le associazioni europee di settore, con un’alleanza di 18 organizzazioni, hanno chiesto una clausola di grandfathering per i prodotti già immessi sul mercato prima del 27 settembre, per evitare distruzione di merce e sprechi. Il testo italiano, per quanto risulta dalle sintesi consultate, non contiene un regime transitorio esplicito per le scorte già in distribuzione.
Nel dibattito europeo, la difficoltà di modificare packaging già prodotti viene considerata un elemento da valutare caso per caso. Non è però un’esenzione. Per questo conviene attivarsi subito con soluzioni pratiche come:
- etichette adesive correttive
- informazioni chiarificatrici al punto vendita
- modifica dei prossimi lotti di packaging
- aggiornamento immediato dei canali digitali
Checklist: 5 passi per mettersi in regola ed evitare greenwashing
- Mappa tutti i claim ambientali. Raccogli etichette, astucci, sito, e-commerce, social, schede prodotto, cataloghi e presentazioni commerciali.
- Classifica ogni claim. Distingui tra generici, specifici, sulla formula, sul packaging, climatici e futuri.
- Cerca la prova. Per ogni claim chiediti se esiste una certificazione o una prova tecnica pertinente, documentata e visibile.
- Rivedi nomi, badge e grafiche. Controlla marchi interni, nomi di linea e immagini che suggeriscono un beneficio ambientale.
- Pianifica la correzione. Definisci tempi e priorità per canali digitali, packaging in stock e prossime produzioni, e conserva la documentazione delle decisioni.
Domande frequenti
Posso ancora scrivere “eco-friendly” sul mio cosmetico?
Solo se puoi dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta e pertinente al claim, e renderla visibile insieme al claim stesso. Un’affermazione generica senza prove non è più ammessa.
Il claim “naturale” è vietato?
Non è vietato in assoluto. Se usato con un significato ambientale, va però rivisto e documentato con attenzione. Per i claim su ingredienti e formule restano in ogni caso applicabili le regole cosmetiche già in vigore.
Posso dire che un prodotto è “carbon neutral” grazie alla compensazione?
No. I claim di neutralità, riduzione o impatto positivo basati sull’offsetting sono vietati.
Cosa succede alle confezioni già stampate?
Il decreto non prevede, per quanto risulta, un periodo di transizione esplicito. Il settore ha chiesto un grandfathering, ma finché non è confermato conviene pianificare correzioni pratiche come sticker o modifiche ai prossimi lotti.
Chi controlla e sanziona?
L’AGCM, che può applicare sanzioni pecuniarie da 5.000 euro fino a 10 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato nei casi transfrontalieri.
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Nota: questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Le indicazioni vanno verificate sul testo ufficiale del D.Lgs. 30/2026 e sulle eventuali linee guida applicative.
Sources:
- EU Empowering Consumers Directive: New Rules on Green Claims Apply From 27 September 2026 – Latham & Watkins
- EU Green Claims Rules: What Cosmetic Brands Need to Change Before September 2026 – Belab Services
- Stricter EU greenwashing rules risk creating cosmetic waste – Personal Care Insights
- Greenwashing: recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 – Cosmetica Italia
- Decreto Greenwashing Italia 2026 — D.Lgs. 30/2026 e AGCM – Ecoclaim
- Decreto Legislativo 30/2026: cosa cambia per greenwashing e consumatori – The Good in Town
- Direttiva UE 2024/825 contro il greenwashing – Baker Tilly Italy