La normativa sui cosmetici Reg. EU 2009/1223: guida completa
La Normativa sui prodotti cosmetici è definita dal Regolamento EU 2009/1223: in questo articolo trovi una Guida Completa alla Conformità, Sicurezza ed Etichettatura.
Il Regolamento (CE) 1223/2009 è uno dei capisaldi della legislazione europea nel settore dei cosmetici, introdotto con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei prodotti messi a disposizione dei consumatori. Per chi opera nel settore della cosmetica, la conformità a questo regolamento è essenziale. Vediamo insieme gli aspetti chiave, con un focus su concetti fondamentali come la “persona responsabile”, la sicurezza, l’etichettatura e il controllo.
1. Cos’è il Regolamento 1223/2009 fulcro della normativa sui cometici?
Il Regolamento (CE) 1223/2009 è la normativa di riferimento per tutti i prodotti cosmetici venduti all’interno dell’Unione Europea. Si tratta di una legislazione vincolante che stabilisce requisiti di sicurezza rigorosi, regole per la distribuzione e norme per l’etichettatura dei prodotti. Pubblicato alla fine del 2009 ed entrato in vigore nel luglio 2013, il regolamento ha sostituito la precedente Direttiva sui cosmetici (76/768/CEE) e si applica a ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato europeo.
L’obiettivo principale è garantire che i prodotti cosmetici siano sicuri per i consumatori e che siano forniti con un’etichettatura chiara e veritiera, al fine di prevenire possibili rischi per la salute.
In particolare dal sito dell’Unione Europea si legge:
- Il regolamento migliora la sicurezza dei prodotti cosmetici venduti nell’Unione europea (Unione) mediante requisiti di sicurezza più rigorosi volti alla protezione della salute umana;
- semplifica le procedure per le aziende e le autorità competenti nel settore, garantendo che i prodotti cosmetici possano circolare liberamente nel mercato unico.
- aggiorna le norme per tenere conto degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici, compreso il possibile uso di nanomateriali;
- vieta la sperimentazione animale.
2. Il Ruolo della Persona Responsabile per la normativa sui cosmetici
Una delle novità più significative introdotte dal regolamento è il concetto di “persona responsabile”. Questa figura ha un ruolo cruciale nella catena di distribuzione dei cosmetici. La persona responsabile è il soggetto, fisico o giuridico, che garantisce la conformità del prodotto alle disposizioni del regolamento e che risponde in caso di problemi. La persona responsabile è il soggetto indicato nelle etichette dei cosmetici alla voce: “prodotto da” o “distribuito da”.
Chi può essere la persona responsabile?
- Il produttore: Se il prodotto cosmetico è fabbricato all’interno dell’Unione Europea, il produttore assume automaticamente il ruolo di persona responsabile, a meno che non abbia designato esplicitamente un altro soggetto.
- L’importatore: Se il prodotto proviene da paesi extra UE, l’importatore diventa la persona responsabile.
- Un terzo delegato: In alcuni casi, il produttore o l’importatore può designare una terza parte come persona responsabile, purché ci sia un accordo scritto.
La persona responsabile deve garantire che il prodotto sia sicuro per la salute umana, monitorare il rispetto delle normative in materia di etichettatura e pubblicità, conservare il dossier informativo del prodotto (PIF) e garantire che il prodotto sia tracciabile.
3. Sicurezza dei Prodotti Cosmetici
La sicurezza è uno degli aspetti centrali del Regolamento 1223/2009. Ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve essere sicuro per l’uso umano, tenendo conto della sua normale o ragionevolmente prevedibile modalità d’uso.
Valutazione della sicurezza
La persona responsabile deve assicurarsi che ogni prodotto cosmetico sia soggetto a una valutazione della sicurezza, svolta da un esperto qualificato. La valutazione include l’analisi degli ingredienti e delle possibili interazioni tra di essi, i dati tossicologici disponibili e le condizioni di utilizzo. L’obiettivo è garantire che non vi siano rischi per la salute, se non in circostanze imprevedibili.
Il Dossier Informativo del Prodotto (PIF)
Il Dossier Informativo del Prodotto (Product Information File – PIF) è un documento obbligatorio che deve essere conservato per ogni prodotto cosmetico. Deve includere informazioni dettagliate riguardanti la formula del prodotto, i rapporti sulla sicurezza e i test effettuati. Il PIF deve essere facilmente accessibile alle autorità competenti in caso di controlli.
La mancanza di un PIF aggiornato o incompleto può comportare sanzioni severe, poiché è un elemento chiave nella dimostrazione della conformità del prodotto alle normative vigenti.
4. Etichettatura: Trasparenza e Informazioni Chiare per la normativa sui cosmetici
Un altro aspetto cruciale della normativa cosmetici è l’etichettatura dei prodotti cosmetici. L’etichetta di un prodotto cosmetico non è solo una vetrina di marketing, ma uno strumento fondamentale per informare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto e garantirne la sicurezza.
Requisiti obbligatori per l’etichettatura dei cosmetici
Il regolamento stabilisce che le informazioni fornite sull’etichetta debbano essere chiare, leggibili e comprensibili. Tra i requisiti fondamentali dell’etichettatura vi sono:
- Nome e indirizzo della persona responsabile: Deve essere indicato chiaramente chi è la persona responsabile della conformità del prodotto.
- Peso o volume del contenuto: La quantità di prodotto contenuto deve essere dichiarata in grammi o millilitri.
- Data di scadenza: Deve essere indicata la data entro la quale il prodotto può essere utilizzato in sicurezza.
- Precauzioni d’uso: Se necessario, l’etichetta deve riportare avvertenze o istruzioni speciali per l’uso sicuro del prodotto.
- Lista degli ingredienti: Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di peso al momento della loro aggiunta. La nomenclatura da usare è quella della INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
- Lotto: Questo serve a garantire la tracciabilità del prodotto.
- Se il prodotto è importato da paesi extra UE è obbligatorio indicare il paese di provenienza indicandolo con “Made in..”
Etichettatura dei prodotti testati su animali
In seguito all’adozione del regolamento, l’UE ha introdotto un divieto totale sulla sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e gli ingredienti. Pertanto, non è consentito commercializzare in Europa prodotti testati su animali.
5. Controllo e Supervisione del Mercato normativa cosmetici
Il rispetto del Regolamento 1223/2009 è garantito da un sistema di controllo e sorveglianza del mercato, gestito dalle autorità nazionali competenti. Ogni Stato membro dell’UE ha l’obbligo di effettuare controlli periodici sui prodotti cosmetici presenti sul mercato.
Sanzioni e misure correttive
In caso di non conformità, le autorità possono adottare diverse misure, che vanno dal ritiro del prodotto dal mercato fino all’imposizione di sanzioni finanziarie. Le aziende che non rispettano i requisiti di sicurezza, etichettatura o non dispongono di un PIF adeguato rischiano gravi conseguenze legali ed economiche.\
6. La Comunicazione di Effetti Indesiderati per la normativa cosmetici
Un altro elemento cruciale del regolamento è la gestione degli effetti indesiderati gravi. La persona responsabile ha l’obbligo di monitorare l’uso dei prodotti cosmetici e segnalare alle autorità competenti ogni effetto collaterale grave che possa derivare dall’uso del prodotto.
Questo sistema di vigilanza post-commercializzazione è fondamentale per garantire che i prodotti cosmetici non rappresentino un rischio per la salute pubblica anche dopo la loro immissione sul mercato.
Conclusione: Essere Conformi al Regolamento 1223/2009
Il Regolamento 1223/2009 ha cambiato radicalmente il modo in cui i prodotti cosmetici sono regolamentati all’interno dell’Unione Europea. Essere conformi a questa normativa non è solo una questione di rispettare la legge, ma anche di garantire la fiducia dei consumatori, la sicurezza dei prodotti e la reputazione del brand.
Seguire scrupolosamente le norme sulla sicurezza, designare correttamente una persona responsabile, assicurarsi che l’etichettatura sia completa e corretta e mantenere aggiornato il Dossier Informativo del Prodotto sono passi fondamentali per operare in maniera legale e competitiva nel mercato europeo dei cosmetici.
Assicurarsi che tutte queste pratiche siano adottate non solo evita multe e sanzioni, ma offre una protezione duratura per l’azienda e per i consumatori.
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