Nuovo Regolamento EU per i rifiuti da imballaggi delle merci
A fine novembre 2022 è stata depositata una nuova proposta di Regolamento per gli imballaggi del Parlamento e del Consiglio europeo.
Il nuovo Regolamento riguarderda il packaging (gli imballaggi) e i rifiuti derivanti da packaging che sostituirebbero i Reg. 2019/1020 e la Direttiva 2019/904.
Questa proposta di Regolamento segue il suo iter regolarmente ed è già stata discussa in Consiglio Europeo, a brevissimo, si stima entro fine 2023, approderà al Parlamento europeo per la prima lettura effettiva.
Nelle premesse del Regolamente si sottolinea quanto il packaging sia necessario per il trasporto e la protezione delle merci.
La norma mira ad armonizzare lo smaltimento dei rifiuti del packaging in Europa “dalla culla alla tomba“. Sempre che di “tomba degli imballaggi” si possa parlare, in quanto una parte corposa del Regolamento, come vedremo in seguito, introdurrà i temi del riuso e del riciclo del packaging.
Questo Regolamento si pone come parte integrante del Green Deal e del piano attivo per la circular economy in Europa.
Le premesse del nuovo Regolamento imballaggi.
Gli imballaggi sono necessari per proteggere e trasportare le merci. La loro fabbricazione rappresenta inoltre un’attività economica di grande rilevanza nell’UE. Tuttavia gli approcci normativi differiscono da uno Stato membro all’altro, il che crea ostacoli che impediscono il pieno funzionamento del mercato interno degli imballaggi.
Le differenze riguardano, ad esempio, le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi, gli approcci per definire gli imballaggi riciclabili o riutilizzabili, gli approcci per modulare i contributi relativi alla responsabilità estesa del produttore e le restrizioni alla commercializzazione di determinati formati di imballaggio.
Tali discrepanze creano incertezza giuridica per le aziende, portando a minori investimenti in imballaggi innovativi e rispettosi dell’ambiente e in nuovi modelli aziendali circolari.
Gli imballaggi rappresentano inoltre una delle principali preoccupazioni ambientali. Sono una delle principali fonti di consumo di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell’UE sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. L’aumento dell’uso di imballaggi e i bassi tassi di riutilizzo e riciclaggio ostacolano lo sviluppo di un’economia circolare a basse emissioni di carbonio. Negli ultimi anni gli imballaggi sono aumentati più rapidamente del reddito nazionale lordo, determinando un’impennata delle emissioni di CO2 e di altro tipo, nonché lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, la perdita di biodiversità e l’inquinamento.
Il riciclo degli imballaggi nel nuovo Regolamento
I dati di Eurostat e le relazioni sui dati di mercato mostrano un aumento dell’uso di imballaggi con caratteristiche progettuali potenzialmente in grado di inibire il riciclaggio.
Un imballaggio è “non riciclabile” quando non può essere raccolto separatamente o pone delle sfide ai moderni processi di cernita e riciclaggio esistenti nell’UE.
Dal 2012 al 2020 la quota di imballaggi non riciclabili è cresciuta in modo significativo. Spesso, inoltre, gli imballaggi che tecnicamente potrebbero essere riciclati non lo sono perché i processi necessari per la raccolta, la cernita e il riciclaggio non sono disponibili.
Nella pratica o non sono efficienti dal punto di vista dei costi, oppure il prodotto in uscita non è di qualità sufficiente a soddisfare la domanda dei mercati finali di materie prime secondarie.
I risultati preliminari della seconda segnalazione preventiva della Commissione mostrano, inoltre, che molti Stati membri faticano a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 6 della direttiva 94/62/CE. La strategia industriale per l’Europa sottolinea l’importanza del mercato interno per la competitività e la prosperità dell’UE. Tra gli ostacoli che impediscono agli operatori e al pubblico, in generale, di beneficiare appieno del mercato interno, figurano:
- norme nazionali restrittive e complesse,
- capacità amministrative limitate,
- recepimento imperfetto delle norme UE e la loro applicazione inadeguata.
I contenuti del Regolamento imballaggi
Il Regolamento imballaggi proposto è’ diviso in 12 capi ed in questo articolo verranno descritti brevemente.
Il II capo stabilisce i criteri di sostenibilità del pack come ad es. limiti massimi di metalli pesanti, criteri di riciclabilità e quale sia il minimo contenuto di materiale riciclato. IQuesto capo descrive le caratteristiche del packaging compostabile.
Il cap III come riguarda l’etichettatura, le informazioni riguardo lo smaltimento imballi che verranno studiate per i consumatori e quelle per le aziende.
Il cap. IV stabilisce la documentazione accompagnatoria del pack. Stabilisce quali siano i requisiti del packaging riutilizzabile e ricaricabile.
L’articolo 21 stabilisce che gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali in imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, sono tenuti a garantire che il rapporto tra lo spazio vuoto nell’imballaggio e il prodotto o i prodotti confezionati sia al massimo del 40 %. L’articolo 22 stabilisce che gli operatori economici non possano immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati all’allegato V del regolamento. La Commissione ha il potere di modificare tale elenco attraverso l’adozione di un atto delegato.
Nuove proposte del regolamento imballaggi per allungare la vita al packaging
Gli articoli 23 e 24 del Regolamento Imballaggi prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l’esistenza di un sistema di riutilizzo di tali imballaggi.
Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili sono inoltre tenuti a istituire un sistema di riutilizzo di tali imballaggi o a partecipare a un sistema esistente.
L’articolo 25 impone agli operatori economici che offrono prodotti per l’acquisto tramite ricarica di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica alle prescrizioni di cui all’allegato VI, parte C.
Il cap. V stabilisce che entro il 31 dicembre 2025 il consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero non potrà superare le 40 unità a persona.
Gli Stati membri possono escludere dall’obbligo di raggiungere l’obiettivo le borse di plastica in materiale ultraleggero, necessarie a fini igienici o fornite come imballaggio per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.
Nel Cap. VI vengono trattati l’uso di metodi affidabili, accurati e riproducibili per le prove, le misurazioni e i calcoli (articolo 30); – norme armonizzate che forniscono una presunzione di conformità (articolo 31); – la possibilità per la Commissione di adottare specifiche tecniche comuni laddove non siano disponibili norme armonizzate (articolo 32); – le procedure di valutazione della conformità (articolo 33); nonché – la dichiarazione UE di conformità (articolo 34).
Specifiche per riuso e ricarica imballaggi
Il cap. VII descrive come verrà movimentato il packaging: come e dove avverrano riuso e ricarica? La questione è ancora aperta e verranno promulgati degli atti delegati per definire i dettagli.
In questo capitolo si fa espresso riferimento alla riduzione del packaging che dovrà essere per Stato e pro capite del 5% dal 2030, dal 2035 del 10% e del 15% nel 2040.
Verrà approntato un registro dei produttori di imballaggi che dovranno essere obbligatoriamente registrati, perché i non registrati non saranno autorizzati a vendere packaging. In questo capitolo vengono stabilite le responsabilità dei produttori (art. 39).
L’articolo 43 impone agli Stati membri di garantire l’istituzione di sistemi che consentano la restituzione e/o la raccolta di tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti.
L’articolo 44 prevede un sistema di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri e per i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso con capacità fino a tre litri.
Stabilisce inoltre delle esenzioni a tale norma. Entro il 1º gennaio 2029 gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X.
Gli Stati membri possono inoltre includere il vetro nel sistema di deposito cauzionale e restituzione e devono garantire che per i formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie per bevande di vetro monouso.
L’articolo 45 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare l’aumento dei sistemi che consentono il riutilizzo, fra cui, ad esempio, il ricorso a sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi che non rientrano nei sistemi di deposito cauzionale e restituzione prescritti dall’articolo 44.
Il nodo di riuso e ricarica
Il refill ed il riuso sono operazioni complesse da mettere in pratica per svariati motivi. Se ne discute tantissimo nell’ultimo periodo.
La questione logistica non è di poco conto, così come il lavaggio degli imballaggi e la possibilità che i continui refill indeboliscano la struttura dell’imballo permettendo un maggior rilascio di sostanze all’interno del suo contenuto. Un altro tema ancora Le problematiche microbiologiche che abbiamo discusso nel nostro articolo di Fabrizia Pittano.
Tematiche di non poco conto che tante aziende stanno cercando di affrontare individualmente o attraverso consorzi e associazioni.
Non sono solo le aziende ad impegnarsi attivamente, ma anche numerosi comuni virtuosi che stanno istituendo reti di riuso degli imballi che vengono smaltiti tramite le discariche. Lo standard Cosmos prevede già dei sistemi di riuso del packaging dei prodotti cosmetici, il linea con la proposta di Regolamento qui descritta, pertanto le aziende che lavorano sotto tale schema si sono già in parte organizzate o sono in via di strutturazione per eseguire le operazioni richieste. Dai un’occhiata al nostro corso sugli standard natural e bio.
Il riuso degli oggetti smaltiti tramite le piattaforme ecologiche.
Usciamo per un momento dal tema imballi per pensare che in fondo, si potrebbe dare una seconda vita a tutto e cercare di allontanarsi dalla logica dell’usa e getta oramai imperante.
Elettrodomestici, complementi d’arredo, oggetti per bambini, tutto può avere una seconda vita.
In questo articolo desidero segnalare ad es. l’app Junker che è una sorta di bacheca di oggetti a disposizione del riuso destinata a cittadini, amministrazioni comunali e aziende. Questa app nel 2023 copre 1800 comuni italiani, 20 milioni di utenti. Inoltre fornisce informaizioni sulla differenziazione corretta. Per saperne di più clicca qui: Junker